Municipium
Competenze
- La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto comunale, del sindaco, degli organi di decentramento del segretario o dei funzionari. E'composta dal sindaco e da un numero di Assessori, scelti dal sindaco, fino ad un massimo di sei. È convocata e presieduta dal sindaco.
- Art. 48 D.Lgs. 267/2000 "Competenze delle giunte"
- La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
- La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio
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Persone che compongono la struttura
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Sede principale
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Contatti
Telefono : 070 57921 centralino
Ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2024, 09:35